Norme, condizioni e adempimenti per la concessione in uso del Teatro Comunale per spettacoli

Il Teatro Comunale di Carpi gestito direttamente dal Comune di Carpi è sede di attività culturale intesa nella più ampia accezione.

Per l’importanza acquisita nella vita della città, il Teatro Comunale assolve una funzione di interesse pubblico e sociale. Enti pubblici diversi dal Comune associazioni culturali e di volontariato, scuole statali e private, come pure i privati cittadini, osservate le forme prescritte dal presente regolamento, potranno ottenere dall’Amministrazione  Comunale l’uso temporaneo del Teatro, al fine di organizzarvi qualificate manifestazioni tenendo conto del valore storico, artistico e culturale dell’edificio e della legislazione nazionale concernente i beni culturali e i locali di pubblico spettacolo.
Le autorizzazioni saranno concesse compatibilmente con le attività istituzionali svolte dal Teatro stesso.

  1. Le tariffe relative all’utilizzo del Teatro Comunale sono stabilite annualmente attraverso atto deliberativo del Consiglio Comunale.
  2. Il palcoscenico del teatro viene messo a disposizione per l’allestimento (montaggio scene, praticabili, quinte, luci, regolatore luci, attrezzature teatrali in genere etc.) dalle 8 alle ore 13 e dalle 14 alle 19 del giorno fissato per lo spettacolo.
    Eventuali prove dovranno essere concordate con la direzione del teatro.
    Un’ora prima dell’inizio dello spettacolo l’allestimento deve essere ultimato per consentire al personale del teatro di predisporre lo stesso per accogliere il pubblico.
    E’ consuetudine che gli spettatori possano accedere alla platea, ai palchi e al loggione, mezz’ora prima dell’inizio della rappresentazione.
    Alla fine della manifestazione, che non potrà protrarsi oltre le ore 23,30, si dovrà dare inizio allo smontaggio delle attrezzature di scena e allo sgombero del palcoscenico e della soffitta.
    L’organizzazione dovrà provvedere con propri automezzi al trasloco dei materiali impiegati nella realizzazione dello spettacolo subito dopo lo smontaggio dei medesimi e lasciare quindi il palcoscenico e la graticciata nelle condizioni esistenti all’inizio della concessione.
  3. Per tutta la durata della concessione sarà presente un addetto comunale al quale il concessionario dovrà fare riferimento per le modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature.
  4. Il concessionario è tenuto a collaborare con tutto il personale del teatro affinché nel corso delle prove d’insieme e in particolare durante lo spettacolo, abbiano accesso al palcoscenico soltanto coloro che fanno parte dell’organizzazione stessa. Si impegna inoltre per la buona riuscita della manifestazione segnalando ogni incidente che la possa turbare.
  5. I tecnici teatrali (macchinista, elettricista, fonico) saranno messi a disposizione dell’organizzazione per il montaggio e lo smontaggio delle apparecchiature di palcoscenico a partire dalle ore 8 del giorno di spettacolo solo dietro preventiva richiesta del concessionario da concordare con la Direzione del Teatro. La relativa spesa sarà a carico del concessionario.
  6. Almeno quindici giorni prima è necessario che il teatro sia messo al corrente delle precise esigenze tecniche che lo spettacolo comporta.
  7. Le maschere e il personale di vigilanza antincendio prenderanno servizio 45 minuti prima dello spettacolo e fino al completo deflusso del pubblico.
  8. Sono a carico del concessionario:
    1. Il servizio di biglietteria che dovrà essere svolto da non più di una persona, rispettando il seguente orario: dalle ore 15,30 alle ore 21 del giorno della rappresentazione; sarà necessario prevedere la presenza in servizio di un addetto fino alle ore 22,00.
    2. Le spese di pubblicità e di affissione;
    3. L’esposizione in biglietteria dei cartelli indicatori dei prezzi praticati.
  9. Il concessionario che ponga in vendita biglietti con posti numerati può ritirare presso l’Ufficio Teatrale la pianta del teatro.
  10. Sono di competenza del concessionario gli adempimenti relativi a:
    1. CERTIFICATO DI AGIBILITÀ’ E. N. P. A. L. S.,  in base alle vigenti norme di legge.   
      (L. 153  del 14/5/1988)
      Sono esonerati gli enti, scuole e associazioni che organizzano iniziative a carattere didattico e saggi. Dette associazioni o scuole hanno l’obbligo di procedere alla copertura assicurativa di tutti i componenti che operano sul palcoscenico per il periodo della loro permanenza in Teatro.
    2. Dichiarazione di inizio attività D.P.R. 640/1972 ( Nulla osta S.I.A.E. ) oppure timbro della S.I.A.E. apposto sulla domanda comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti spettanti ( da richiedersi presso la locale agenzia della S.I.A.E. ) da consegnare all’ufficio Teatrale prima    dello svolgimento della manifestazione.
  11. Per precise disposizioni della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il numero massimo di spettatori che può essere ammesso è di n. 582 così suddiviso:
    • Platea  n. 220
    • Palchi  n. 256
    • Loggione n. 96
    • Totale posti n. 572
    Il concessionario non può pertanto mettere in vendita un numero di biglietti superiore agli indici sopra specificati per ogni ordine di posti.
  12. Il concessionario è tenuto a riservare il palco della direzione (n. 1 - ordine primo) al Comune  di Carpi per complessivi quattro biglietti omaggio.
  13. Il concessionario dovrà rispettare e far rispettare l’orario fissato sulla pubblicità per l’inizio della manifestazione. Non sono ammesse deroghe alla presente se non per motivate esigenze.
  14. Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura di cinque manifesti, cinque locandine e di alcuni programmi di sala per l’archivio del teatro e per l’esposizione al pubblico all’interno e all’esterno dello stesso.
  15. Sui manifesti e sulle locandine non potrà essere utilizzata la denominazione del Teatro Comunale se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, al fine di evitare confusione con l’attività istituzionalmente svolta dal Teatro stesso. Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.
  16. Il concessionario può garantire la presenza di un medico in sala, che potrà all’occorrenza servirsi di una attrezzata infermeria per il pronto soccorso di concerto con quanto normalmente avviene nel corso della stagione teatrale.
  17. Il titolare della concessione è tenuto a consegnare alla direzione del Teatro, entro dieci giorni dallo svolgimento della manifestazione, copia della distinta d’incasso (borderò) vistata dalla S.I.A.E.
  18. Il concessionario è tenuto ad informare l’Ufficio Teatrale del numero previsto di spettatori.
  19. Riprese televisive e registrazioni devono essere concordate con la direzione del Teatro.
  20. Per motivi di sicurezza è vietata la collocazione di attrezzature tecniche in platea.
  21. I suoni amplificati da complessi musicali o da sorgenti sonore dovranno rientrare nei limiti tabellari contenuti e previsti dal D. P. C. M. 1/3/1991 e comunque non causare disturbo, viste le caratteristiche acustiche dalla sala.
  22. Le scene (fondali) e le attrezzature (arredi) in dotazione al concessionario non dovranno generare condizioni di pericolo per cose o persone, e dovranno essere realizzate in osservanza delle norme di prevenzione incendi ed infortuni; è obbligatorio presentare il certificato di ignifugazione o dichiarazione che le scene sono state trattate con vernice di classe 1.
    Il personale tecnico del Teatro è tenuto alla rimozione di qualsiasi materiale che possa creare pericolo.
    E’ vietato fissare materiali alle pareti ed alle porte dei camerini.
    E’ vietato l’uso di bombolette coloranti spray in palcoscenico o nei camerini; in caso di necessità è disponibile il sottopalco.
    Nel corso dello spettacolo è assolutamente vietato in palcoscenico e nei camerini la presenza di persone non autorizzate.
    E’ vietato collocare in sala striscioni e stendardi pubblicitari.
  23. Il concessionario può utilizzare il palco n. 25 del primo ordine (barcaccia) per l’installazione degli apparecchi di comando (e non di potenza), delle luci di scena e delle apparecchiature per la riproduzione del suono.
    L’accesso al palco tramite la cabina elettrica è consentito solo ed esclusivamente al tecnico operatore. Per motivi di sicurezza è vietato agli estranei entrare nella cabina elettrica. E’ fatto divieto altresì ostruirne il passaggio con persone o cose.
  24. Il concessionario deve comunicare al locale Commissariato di Polizia la data e il periodo della manifestazione e il relativo programma.
  25. A spettacolo iniziato è vietato l’ingresso in platea.
  26. E’ vietato assistere allo spettacolo in piedi in platea.
  27. E’ vietata a tutti gli automezzi la sosta nel cortile adiacente l’edificio con particolare riguardo alla sosta davanti alle uscite di sicurezza, sopra i tombini per gli attacchi degli idranti antincendio e di fianco al teatro. Permessi di sosta negli spazi consentiti fino ad un max. di n. 4 si possono richiedere al locale comando dei Vigili Urbani. Per i soli non residenti nel Comune di Carpi tale permesso potranno richiederlo al Responsabile di palcoscenico. La direzione del teatro e gli addetti al servizio antincendio provvederanno a segnalare al comando dei Vigili Urbani le eventuali trasgressioni richiedendo la rimozione forzata dei veicoli non autorizzati e di quelli che ostruiscono le uscite di sicurezza.
  28. Ogni danno eventualmente arrecato agli arredi e alle attrezzature rilevato dagli addetti comunali presenti verrà addebitato agli organizzatori.
  29. L’accertata inosservanza anche di una sola delle presenti norme oltre alla denuncia ai competenti organi amministrativi e giudiziari, comporterà automaticamente l’esclusione del concessionario da altre future concessioni.

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